ART. 66. Imprese minori [n.d.r. ex art. 79]
1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo
le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano
il regime di contabilità semplificata, è costituito
dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui
all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo
89 percepiti nel periodo d’imposta e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza
è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei
proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle
sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita
delle minusvalenze e sopravvenienze
passive di cui all’articolo 101. (2)
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in
deduzione, secondo le disposizioni degli articoli
64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto
il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione
di tali quote può essere effettuata anche secondo
le modalità dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su
crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101.
Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di acDPR
22.12.1986 n. 917 - Art. 66
74 Documento generato il 16.2.2024
cantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui
all’articolo 105 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti
commi, le disposizioni di cui agli articoli 56,
comma 5, 65, 91, 95, [...] (3), 100, 108, 90, comma
2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b),
(4) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre,
con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che
concorrono a formare il reddito di impresa pur
non risultando dalle registrazioni ed annotazioni
nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato
nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo
del comma 4 dell’articolo 109. [...] (5)
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
e per gli esercenti le attività indicate al primo
comma dell’articolo 1 del decreto del Ministro
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il
reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti
commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria
delle spese non documentate, di un importo
pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei
ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1
per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro
77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro
77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a
norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria di spese non documentate, di
euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati
oltre tale ambito. (6) Per le medesime imprese
compete, altresì, una deduzione forfetaria annua
di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo
avente massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione
spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione
del trasporto, indipendentemente dal numero
dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
conservare un prospetto recante l’indicazione dei
viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione
nonché degli estremi dei relativi documenti
di trasporto delle merci o, delle fatture o delle
lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge
6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto,
le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
fino alla scadenza del termine per l’accertamento.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. a), L. 11.12.2016 n.
232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo
comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Testo precedente: “Il reddito d’impresa dei soggetti che secondo le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e
non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza
tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 53 [57 e 85, n.d.r.] e degli
altri proventi di cui agli articoli 56 e 57 [59, 89 e 90, n.d.r.], comma 1,
conseguiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese documentate
sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali
di cui agli articoli 59, 60 e 61 [92, 93 e 94, n.d.r.] ed è ulteriormente
aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 54 [58
e 86, n.d.r.] e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 55 [88,
n.d.r.] e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui
all’articolo 66 [101, n.d.r.].“.
(3) La parola “96” è stata soppressa dall’art. 1, comma 33, lett. d), L.
24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.
Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
(4) Le parole “109, commi 5, 7 e 9, lettera b),“ sono state sostituite alle
precedenti “109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)“ dall’art. 1, comma
17, lett. b), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016
n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016.
(5) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 17, lett. b), n. 2), L.
11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai
sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016.
Testo precedente: “I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici,
relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga
all’articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti
nell’esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.
Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo
indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 3, comma 8, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26.4.2012 n. 44;
- l’art. 7, comma 2, lett. s), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12.7.2011 n. 106.
(6) Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, DL 28.12.1998 n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26.2.1999 n. 40, gli importi della deduzione
forfetaria in esame sono fissati annualmente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati relativo all’anno precedente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 652, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in
G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le
deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dal presente
comma 5, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui
ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così
definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni
di bilancio previste per lo scopo.
Si vedano:
- per il periodo d’imposta 2022, il comunicato Min. Economia e Finanze
16.6.2023 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 16.6.2023 n.
28;
- per il periodo d’imposta 2021, il comunicato Min. Economia e Finanze
28.6.2022 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 28.6.2022 n.
64;
- per il periodo d’imposta 2020, il comunicato Min. Economia e Finanze
30.6.2021 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 30.6.2021 n.
43;
- per il periodo d’imposta 2019, il comunicato Min. Economia e Finanze
18.8.2020 e il comunicato stampa Agenzia delle Entrate
26.8.2020 n. 59;
- per il periodo d’imposta 2018, il comunicato stampa Min. Economia
e Finanze 14.1.2019 n. 7 e il comunicato stampa Agenzia delle Entrate
19.7.2019 n. 64;
- per il periodo d’imposta 2017, il comunicato stampa Min. Economia
e Finanze16.7.2018 n. 112;
- per il periodo d’imposta 2016, il comunicato stampa Agenzia Entrate
4.7.2017 n. 145.
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